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DATA :  26 agosto 2004

 

NUMERO DI PAGINE (compresa questa) : 02

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TESTO

 

OGGETTO:  Il Roma-Bassolino

 

La reazione giudiziaria di un politico ad una  cronaca giornalistica in cui si esamina la sua attività pubblica, -un procedimento civile tra privati,- rappresenta un inutile eccesso ed una sottrazione di potere al libero convincimento popolare che non può essere modificato con sentenza.

La querelle risarcitoria è estranea all'interesse sociale dei consumatori, i quali hanno il diritto collettivo, prevalente su quello del singolo, di sapere se sussistono circostanze di fatto che modificano, qualificano o completano la notizia e se sulle stesse il politico ha taciuto.

Nella procedura avviata viene escluso il confronto democratico ed il pubblico dibattito con il corpo elettorale, l’unico legittimato in un sistema democratico ad esprimere valutazioni morali e sostanziali sull’operato del soggetto al quale ha conferito mandato di amministrare per conto suo.

 

Un procedimento civile, essendo rivolto a dirimere una controversia tra privati, non è idoneo a stabilire la "verità oggettiva della notizia", la quale, quando riguarda un soggetto pubblico, deve essere intesa come fatto rilevante da sindacare.

 

Il tema di indagine è quindi rappresentato dalla valutazione collettivistica di condivisibilità degli atti di gestione compiuti dall’amministratore pubblico e non dalla sua  vicenda privatistica, dovendosi l’elettore domandare se le scelte effettuate dall’eletto sarebbero state condivise, qualora fosse stato a conoscenza dei fatti che gli sono stati rilevati dalla stampa e se vi siano ulteriori fatti da sapere.

 

Il fatto giornalistico riferito potrebbe anche non essere vero, ma ciò tuttavia non escluderebbe che potrebbe essere ben vero un altro fatto, che di per sè stesso costituirebbe un "fatto" così rilevante nella vita pubblica, che la stampa sarebbe venuta meno al suo compito informativo qualora lo avesse taciuto e, una stampa che tacesse quanto a sua conoscenza, si renderebbe colpevole di una connivenza ancor più grave della condotta altrui.

 

Di conseguenza le parti sostanziali di questo rapporto che scaturisce dal preesistente confronto elettorale, sono  il soggetto pubblico ed il pubblico, nei cui confronti il cronista ha l’unico dovere di mettere a disposizione la percezione dei fatti.

 

Al contrario, dovendo il giudizio civile fornire per lo scopo cui è improntato, necessariamente una valutazione tecnica tra privati, erroneamente ritiene il giornalista “parte”, escludendo gravemente per una scelta politica dell’eletto, l’unico vero soggetto interessato: il popolo dei cittadini amministrati.

 

In considerazione di quanto chiarito, questa delegazione esprime la sua solidarietà alla stampa, auspicando il ritiro dell’azione e l’avvio di un pubblico confronto.