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DATA : 26 agosto 2004
NUMERO DI PAGINE (compresa questa) : 02
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TESTO
OGGETTO: Il Roma-Bassolino
La reazione giudiziaria di un politico ad una cronaca giornalistica in cui si esamina la
sua attività pubblica, -un procedimento civile tra privati,- rappresenta un
inutile eccesso ed una sottrazione di potere al libero convincimento popolare
che non può essere modificato con sentenza.
La querelle risarcitoria è estranea all'interesse
sociale dei consumatori, i quali hanno il diritto collettivo, prevalente su
quello del singolo, di sapere se sussistono circostanze di fatto che
modificano, qualificano o completano la notizia e se sulle stesse il politico
ha taciuto.
Nella
procedura avviata viene escluso il confronto democratico ed il pubblico
dibattito con il corpo elettorale, l’unico legittimato in un sistema
democratico ad esprimere valutazioni morali e sostanziali sull’operato del soggetto
al quale ha conferito mandato di amministrare per conto suo.
Un procedimento
civile, essendo rivolto a dirimere una controversia tra privati, non è idoneo a
stabilire la "verità oggettiva della notizia", la quale, quando
riguarda un soggetto pubblico, deve essere intesa come fatto rilevante da
sindacare.
Il tema di indagine
è quindi rappresentato dalla valutazione collettivistica di condivisibilità
degli atti di gestione compiuti dall’amministratore pubblico e non dalla
sua vicenda privatistica, dovendosi
l’elettore domandare se le scelte effettuate dall’eletto sarebbero state
condivise, qualora fosse stato a conoscenza dei fatti che gli sono stati
rilevati dalla stampa e se vi siano ulteriori fatti da sapere.
Il fatto
giornalistico riferito potrebbe anche non essere vero, ma ciò tuttavia non
escluderebbe che potrebbe essere ben vero un altro fatto, che di per sè stesso
costituirebbe un "fatto" così rilevante nella vita pubblica, che la
stampa sarebbe venuta meno al suo compito informativo qualora lo avesse taciuto
e, una stampa che tacesse quanto a sua
conoscenza, si renderebbe colpevole di una connivenza ancor più grave della
condotta altrui.
Di conseguenza le
parti sostanziali di questo rapporto che scaturisce dal preesistente confronto
elettorale, sono il soggetto pubblico
ed il pubblico, nei cui confronti il cronista ha l’unico dovere di mettere a
disposizione la percezione dei fatti.
Al contrario,
dovendo il giudizio civile fornire per lo scopo cui è improntato,
necessariamente una valutazione tecnica tra privati, erroneamente ritiene il
giornalista “parte”, escludendo gravemente per una scelta politica dell’eletto,
l’unico vero soggetto interessato: il popolo dei cittadini amministrati.
In considerazione
di quanto chiarito, questa delegazione esprime la sua solidarietà alla stampa,
auspicando il ritiro dell’azione e l’avvio di un pubblico confronto.
