Napoli, 24 novembre 2000

 

Al Sig. Presidente

del Tribunale di Napoli

 

 

Al Sig. Presidente

Ordine Avvocati di Napoli

 

 

Al Sig. Presidente

ADUSBEF Roma

 

 

Al Sig. Direttore

de IL SOLE 24 ORE

 

 

 

 

Disciplina dei Consulenti tecnici di ufficio

 

 

Di recente abbiamo dovuto occuparci del caso di due CTU iscritti nell’Albo del Tribunale di Napoli.

Entrambi i professionisti, specificamente richiesti, come risulta dalla documentazione allegata, si sono rifiutati di rilasciare la fattura attestante l’anticipo sui compensi, stabiliti per ordine giudiziale, pretendendo però di riscuotere il saldo. Uno di questi in particolare ha prestato la sua opera presso la ns. sede di Capri.

La questione pone delicati problemi interpretativi.

Emettere la fattura o altro documento fiscale, giustificativo delle somme ricevute per la prestazione di un incarico di consulenza giudiziale, è obbligo di legge che deve essere assolto dal percipiente al momento stesso della percezione ed è atto che non può essere rinviato o ritardato.

L’omissione, comporta di sicuro un danno per il Consumatore il quale, si trova nell’impossibilità di poter documentare le spese in deduzione dei suoi oneri fiscali e di dover assoggettare ad imposizione il reddito.

Sotto il profilo civilistico, riteniamo che, sebbene il consulente sia ausiliario del Giudice, comunque tra professionista e consumatore, si instaura un rapporto contrattuale a schema predeterminato, il cui contenuto e durata è stabilito dal Giudice terzo.

Se il consumatore fosse obbligato ad ottemperare all’ordine giudiziale di corrispondere il saldo al professionista, nonostante il comportamento omissivo o elusivo di questi, si determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, fattispecie configurante l’esistenza di una clausola venatoria inefficace ex art. 1469 bis e 1469 quinquies cc rilevabile d’uffcio dal giudice.

Il successivo art. 1469 sexies autorizza le associazioni rappresentative dei consumatori a richiedere al Giudice di inibire l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.

Tanto premesso, si ipotizza che il fatto segnalato, possa essere solo la parte emergente di un fenomeno ben più ampio e si teme che possa coinvolgere una platea ben più ampia di consumatori.

Per tanti motivi, rilevato che la vigilanza sui Consulenti è esercitata ai sensi dell’art. 19 d.a. cpc del Presidente del Tribunale, il quale è anche legittimato a promuovere procedimento disciplinare, si chiede che accertati i fatti esposti siano adottati i provvedimenti del caso, richiamando l’attenzione della generalità dei Consulenti iscritti, anche di concerto con il Presidente degli Avvocati ad uniformarsi alle disposizioni vigenti, ciò al fine di prevenire il protrarsi di comportamenti futuri in danno dei consumatori che, essendo parti del processo, potrebbero non denunciare i casi per timore di reazioni.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

 

All. c.s.

 

 

 

 

                                                        Carlo G. Alvano

                                                            Avvocato