Napoli,
24 novembre 2000
Al Sig. Presidente
del Tribunale di Napoli
Al Sig. Presidente
Ordine Avvocati di Napoli
Al Sig. Presidente
ADUSBEF Roma
Al Sig. Direttore
de IL SOLE 24 ORE
Disciplina dei Consulenti tecnici di
ufficio
Di recente abbiamo dovuto occuparci del
caso di due CTU iscritti nell’Albo del Tribunale di Napoli.
Entrambi i professionisti,
specificamente richiesti, come risulta dalla documentazione allegata, si sono
rifiutati di rilasciare la fattura attestante l’anticipo sui compensi,
stabiliti per ordine giudiziale, pretendendo però di riscuotere il saldo. Uno
di questi in particolare ha prestato la sua opera presso la ns. sede di Capri.
La questione pone delicati problemi
interpretativi.
Emettere la fattura o altro documento
fiscale, giustificativo delle somme ricevute per la prestazione di un incarico
di consulenza giudiziale, è obbligo di legge che deve essere assolto dal
percipiente al momento stesso della percezione ed è atto che non può essere
rinviato o ritardato.
L’omissione, comporta di sicuro un
danno per il Consumatore il quale, si trova nell’impossibilità di poter
documentare le spese in deduzione dei suoi oneri fiscali e di dover
assoggettare ad imposizione il reddito.
Sotto il profilo civilistico, riteniamo
che, sebbene il consulente sia ausiliario del Giudice, comunque tra
professionista e consumatore, si instaura un rapporto contrattuale a schema
predeterminato, il cui contenuto e durata è stabilito dal Giudice terzo.
Se il consumatore fosse obbligato ad
ottemperare all’ordine giudiziale di corrispondere il saldo al professionista,
nonostante il comportamento omissivo o elusivo di questi, si determinerebbe a
carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi
derivanti dal contratto, fattispecie configurante l’esistenza di una clausola
venatoria inefficace ex art. 1469 bis e 1469 quinquies cc rilevabile d’uffcio
dal giudice.
Il successivo art. 1469 sexies
autorizza le associazioni rappresentative dei consumatori a richiedere al
Giudice di inibire l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività.
Tanto premesso, si ipotizza che il
fatto segnalato, possa essere solo la parte emergente di un fenomeno ben più
ampio e si teme che possa coinvolgere una platea ben più ampia di consumatori.
Per tanti motivi, rilevato che la
vigilanza sui Consulenti è esercitata ai sensi dell’art. 19 d.a. cpc del
Presidente del Tribunale, il quale è anche legittimato a promuovere
procedimento disciplinare, si chiede che accertati i fatti esposti siano
adottati i provvedimenti del caso, richiamando l’attenzione della generalità
dei Consulenti iscritti, anche di concerto con il Presidente degli Avvocati ad
uniformarsi alle disposizioni vigenti, ciò al fine di prevenire il protrarsi di
comportamenti futuri in danno dei consumatori che, essendo parti del processo,
potrebbero non denunciare i casi per timore di reazioni.
Si ringrazia per la cortese
collaborazione.
All. c.s.
Carlo G.
Alvano
Avvocato