ISTRUZIONI
PER IL RECUPERO DELLE SOMME
Con sentenza n. 21095
pubblicata il 4 novembre 2004, Presidente Carbone, Relatore Morelli, la
Suprema Corte Italiana a Sezioni Unite, ad iniziativa dell’Avv. Antonio Tanza,
Vicepresidente Nazionale ADUSBEF, ha
posto una parola fine al lungo braccio di ferro instauratosi da alcuni anni tra
le Associazioni dei Consumatori, in particolare l’Adusbef, specializzata nel
ramo e gli utenti bancari.
In particolare oltre che della
validità dell’anatocismo, messa in discussione dal 1999, la S.C. si è occupata
anche della validità di dette clausole per il periodo anteriore a tali
pronunzie.
L’anatocismo,
cioè la produzione di interessi su interessi, è consentito solo laddove siano
riscontrabili degli usi normativi e non negoziali.
In
tema bancario è stato invece ritenuto che i i clienti si sono nel tempo
adeguati all’inserimento della clausola anatocistica nei contratti, non in
quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o che
sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto comprese
nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le
direttive dell’associazione di categoria (A.B.I.), insuscettibili di
negoziazione individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso
presupposto indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento
psicologico ben lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in
cui, sostanzialmente, consiste l’opinio juris ac necessitatis, se non
altro per l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce
tra interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente.
Passando
ad altro argomento, la Corte ha stabilito che “la ribellione del cliente” é
lecita anche per i periodi anteriori al 1999, poiché di fatto, le pattuizioni
anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili, perché già
predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive delle
associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva
necessità di usufruire del credito bancario e non aveva, quindi, altra
alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o
lasciare.
Dal
che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei
contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già
normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell’articolo
1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
Dalla
definitiva affermazione di tali
principi discende la possibilità per l’utente di servizi bancari e finanziari,
di chiedere il ricalcolo di tutte quelle operazioni, sia in tenuta di conto
corrente bancario che, di mutuo o altre operazioni di finanziamento, con ogni
altra domanda accessoria in relazione alla perdita del potere di acquisto delle
somme che si vanno a chiedere in restituzione, alla naturale produttiva di
interessi, al risarcimento del danno se si prova che tali somme sarebbero
occorse al legittimo proprietario per un reinvestimento, per bisogni familiari,
pr evitare conseguenze più perniciose, tipo una insolvenza o il ricorso a
credito legale o usuraio.
PER METTERE INSIEME IL MECCANISMO DI RECUPERO, L’INTERESSATO DOVRÀ OSSERVARE DELLE BREVI REGOLE:
1. per i non soci iscriversi all’ADUSBEF secondo le
modalità indicate (ALL.1);
2. inviare immediatamente la lettera di messa in mora
(ALL.2) per la interruzione della prescrizione e l’invito ad una
conciliazione/transazione, indispensabile per interrompere la prescrizione. A
tal riguardo, secondi alcuni l’azione si potrebbe esperire nell’ambito di dieci
anni a ritroso secondo le regole ordinarie. Secondo altra interpretazione e
stante anche a quanto desumibile dalla sentenza in questione, il dies a quo
decorrerebbe dal giorno della prima operazione anatocista, poiché essendo la
clausola negoziale su tale punto nulla, non è suscettibile di prescrizione o di
sostituzione con altra equivalente.
3. munirsi del contratto di conto corrente bancario,
di apertura di credito o di qualunque altra negoziazione che abbia comportato
nella restituzione del capitale ricevuto, l’applicazione di interessi su
interessi;
4. munirsi di tutti gli estratti conto ovvero di
qualunque tipo di rendicontazione da cui risultino le operazioni compiute dalla
banca o altro soggetto finanziatore. È importante che siano presenti
continuativamente per tutto il periodo per il quale si intende agire.
5. In caso di mancanza di tutti o alcuni di essi,
bisognerà preventivamente farne richiesta al tenutario del conto (ALL.3);
6. muniti della documentazione di cui ai punti che
precedono, fissare un incontro con il perito contabile convenzionato con questa
delegazione ADUSBEF tel. 081 5468215 - 335408233 (9,30-13,00/16,30-19,00), per
il ricalcolo delle competenze e la
quantificazione delle somme da chiedere in ripetizione;
7. in base alla predetta perizia, qualora il soggetto
intimato non abiia provveduto a comunicare la sua disponibilità al proposto
incontro con il legale della delegazione ADUSBEF si potrà stabilire la
convenienza ad agire in giudizio e, in base al valore per cui si procede,
l’A.G. competente (Giudice di Pace sino a € 2.777,78 o il Tribunale per somme eccedenti il suddetto
valore);
8. il perito convenzionato parteciperà a tutte le
operazioni conciliative e/o giudiziali per fornire sempre la sua assistenza al
legale;
9. chi lo desidera può autonomamente ricalcolarsi i
conti secondo la propria convenienza, assumendosi la responsabilità del risultato.
ALL.1
Modulo di
richiesta di iscrizione all’ADUSBEF
|
Delegazione
Adusbef di Napoli - Capri Via
O. Fragnito, 60 – 80131 Napoli Tel.
081 5468215 – Fax 081 7701990 e-mail:
alvano@alvano.it - web: www.alvano.it |
Spett.le Adusbef
Via O. Fragnito,
60
80131 NAPOLI
Il/La
sottoscritto/a ______________________________________________________________
residente
in Via/Piazza ___________________________________________________________
CAP________________ Città
_____________________________________________________
Tel:
___________________ Fax
_____________________ E-mail ________________________
- chiede
l'iscrizione all'Adusbef (valida fino a revoca) in qualità di:
o Socio - 25 euro
- effettua il versamento della quota associativa, nel
seguente modo:
o Importo
allegato alla presente
Cordiali
saluti.
Firma___________________________________
Data__________________________
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(art.31
Dlgs. 30.6.2003, n. 196 recante Testo Unico delle norme in materia di tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali di
seguito “codice”),
I dati da Lei forniti od altrimenti
acquisiti nell’ambito del rapporto in essere con la delegazione Adusbef di
Napoli, saranno trattati dallo Studio Legale Associato Alvano, nel
rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza.
Per trattamento dei dati
personali si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati
anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione,
l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca
dati.
Secondo le norme del Codice, i
trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del
Codice, Le vengono fornite le seguenti informazioni.
Il
trattamento ha le seguenti finalità:
1.
è legato all’incarico
conferito allo Studio Legale Alvano, nell’ambito delle finalità ADUSBEF;
2.
sarà effettuato con
operazioni manuali o elettroniche;
3.
i dati potranno essere
comunicati a terzi solo per finalità collegate all’espletamento del rapporto di
cui al punto 1, ai cui fini il conferimento dei dati è obbligatorio.
Titolare
per il trattamento dei dati da Lei forniti é l’ avv. Maria Rosaria Squadra,
per la carica in 80131 Napoli via O. Fragnito, 60 tel. 0815468215 fax
0817701990.
I dati saranno conservati presso
il luogo sopraindicato e presso gli altri uffici collegati che eseguono in outsourcing
l’elaborazione a distanza per
l’espletamento dell’incarico, per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento, sino alla definizione, essendo raccolti, trattati e custoditi nel
pieno rispetto di quanto previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dal
Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in materia di misure di
sicurezza.
I dati saranno altresì trattati nel pieno rispetto
delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati
personali contenute nel Codice
Deontologico Forense.
Al
titolare del trattamento potrà rivolgersi in qualsiasi momento, senza obblighi
formali o utilizzando l’apposito modello predisposto dall’ Autorità Garante per
la protezione dei dati personali per far valere i suoi diritti così come
previsti dall’art. 7 del Codice, che per Sua comodità riproduciamo
integralmente:
Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1.
L’interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile.
2.
L’interessato ha
diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)
della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e)
dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3.
L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)
l’attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al
trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Firma…………………………….
PRESTAZIONE DEL CONSENSO
Io sottoscritto/a, acquisite le
informazioni di cui all’art. 13 del Codice della Privacy, consapevole che con autorizzazione n. 4 del 30 novembre
1997 e successivi rinnovi, l'Autorità Garante per il diritto alla "privacy"
ha autorizzato annualmente in via collettiva i liberi professionisti iscritti
in albi o elenchi professionali a trattare i dati sensibili, vale a dire i dati
"idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale", preso atto che lo Studio Legale Associato Alvano osserva
le prescrizioni indicate nella citata autorizzazione; che i dati verranno
conservati per il periodo strettamente necessario per adempiere all'incarico
conferito e potranno essere comunicati e diffusi, ove necessario, a soggetti
pubblici o privati, nei limiti strettamente pertinenti all'espletamento
dell'incarico e nel rispetto del segreto professionale; avvertito delle facoltà
connesse all'esercizio dei diritti previsti dall'art. 13 della legge citata e
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sensi dell’art. 23 del medesimo Codice
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presto il consenso al trattamento dei miei dati personali per i
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statistiche di mercato o inviare materiale informativo; effettuare
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185/1999 attraverso l’impiego da parte del fornitore al telefono, della posta
elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un
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non presto il
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dirette di vendita o di collocamento di
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Luogo ............................. Data
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Firma anche per ricezione copia……………………….
ALL.2
MODULO
DI MESSA IN MORA
Napoli, …………..
Racc. R.R.
Spett.le BANCA/FINANZIARIA[6] ……………….
Via[7]………………….
(…………)………………………
Ripetizione di indebito.
Il sottoscritto…………….. nato a……………
il …………….residente in ……………alla Via………. per questo atto elett. dom.to in qualità
di socio in Napoli alla via O. Fragnito n.60 presso lo Studio dell’Avv. Carlo
Alvano, delegato dell’Associazione Consumatori ADUSBEF, premesso di
intrattenere/di aver intrattenuto[8]
il rapporto di c/c bancario/il contratto di mutuo n[9]…………..presso
la Vs. filiale/agenzia/dipendenza[10]
di………………………………………n…….per il periodo dal ………………………al……………………., premesso che la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n° 21095 del 4 novembre 2004, ha definitivamente dichiarata la
illegittimità delle clausole anatocistiche inserite nei contratti di conto
corrente bancario senza alcun limite di tempo
CHIEDE
fissarsi un incontro per concordare il ricalcolo degli
interessi e di tutte le operazioni registrate in conto, alla luce della più recente e corretta
interpretazione, nessuna esclusa, finalizzato alla restituzione del saldo a suo
favore da corrispondersi in conciliativa/transattiva anche del danno subito per
il mancato utilizzo delle somme.
Si avverte che in mancanza di tempestivo riscontro,
trascorsi gg. 15 (QUINDICI) data
ricezione presente, sarà costretto suo malgrado ad adire le vie giudiziarie con
conseguente aggravio di spese, danni ed ogni altro onere accessorio, perdurando
l’indebito accertato in via generale.
In qualità di socio autorizza
l’inoltro di ogni comunicazione al riguardo presso la propria Associazione,
delegazione ADUSBEF di Napoli via Fragnito 60.
La presente vale anche quale atto
di costituzione in mora ed ai fini interruttivi della prescrizione.
Salvezza illimitata.
Firma
ALL.3
MODULO
DI RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Napoli, li …………..
Racc. R.R.
Spett.le BANCA/FINANZIARIA[1] ……………….
Via[2]………………….
(…………)………………………
Richiesta di copie
Il sottoscritto…………….. nato a…………… il …………….residente in
……………alla Via………. per questo atto elett. dom.to in qualità di socio in Napoli
alla via O. Fragnito n.60 presso lo Studio dell’Avv. Carlo Alvano, delegato
dell’Associazione Consumatori ADUSBEF, premesso di intrattenere/di aver
intrattenuto[3] il rapporto
di c/c bancario/il contratto di mutuo n[4]…………..presso
la Vs. filiale/agenzia/dipendenza[5]
di………………………………………n…….per il periodo dal ………………………al……………………., per quanto
disposto dall’art. 119 n.4 del t.u. bancario, Vi invito e diffido a far pervenire direttamente allo
scrivente, a sue complete spese entro un congruo termine e comunque non oltre
novanta giorni data ricezione presente, la seguente documentazione:
1. copia del
contratto di c/c n.……;
2. copia del
contratto di affidamento del c/c ……..;
3. estratti
conto del c/c n. ……. dal ….. al …… ovvero per i mesi di …………………;
Si prega
voler provvedere con la massima urgenza.
Distinti
saluti.
-
Firma –
c.c.
ADUSBEF Avv. Alvano
Cassazione – S.u. civili –
sentenza 7 ottobre-4 novembre 2004, n. 21095
Presidente Carbone – Relatore
Morelli - Pm Palmieri – parzialmente conforme –
ricorrente Credito Italiano Spa –
controricorrente Carlino ed altri
Svolgimento del processo
Il Credito Italiano Spa ha
impugnato per cassazione la sentenza in data 15 gennaio 2001, con la quale la
Corte di appello di Cagliari, in riforma della pronunzia di primo grado, ha
accolto la opposizione proposta da Franco e Carlino Stefana avverso il decreto
ingiuntivo su sua istanza. emesso nei confronti dei due predetti intimati,
quali fideiussori della Fas Spa, per l’importo complessivo di lire
1.097.415.300 (ed accessori), corrispondente al saldo passivo finale del conto
corrente sul quale sarebbero state effettuate plurime erogazioni di credito in
favore della società garantita.
Con le quattro complesse serie di
motivi, di cui si compone l’odierno ricorso ‑ la cui ammissibilità e
fondatezza è contestata dagli intimati con separati controricorsi ‑ il
Credito italiano critica in sostanza la Corte di merito per avere, a suo
avviso, errato:
a) nel rilevare di ufficio profili
di nullità del contratto da cui trae origine il debito garantito dagli attuali
resistenti;
b) nell’escluderne, in particolare,
la validità in relazione alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli
interessi, anche per il periodo anteriore alle note pronunzie della primavera
del 1999 (nn. 2374 del 16 marzo, n. 3096 del 30 marzo e successive conformi
che, in contrasto con la precedente giurisprudenza, hanno escluso la
rispondenza di clausole siffatte ad un “uso normativo” ai sensi dell’articolo
1283 Cc;
c) nel ritenere, inoltre, non
operative le garanzie prestate dagli Stefana per il periodo successivo alla
data (9 luglio 1992) di entrata in vigore della legge 154/92, che ha prescritto
la fissazione di un tetto massimo per la validità delle fideiussioni omnibus;
d) nell’escludere, infine, la
debenza dell’intero credito, azionato con il decreto opposto, per ritenuta (a
torto) carenza di documentazione, imputabile all’istituto, che consentisse di
scorporare dall’importo preteso in via monitoria quello riferibile a periodo di
operatività della fideiussione e detrarre, dallo stesso, le voci relative alla
capitalizzazione periodica degli interessi.
Su istanza della parte ricorrente,
il primo Presidente ha assegnato la causa alle Su, ravvisando, in quella sub
b), questione di massima di particolare importanza.
Motivi della decisione
1. La questione di massima, in
ragione della cui particolare importanza gli atti della presente causa sono
stati rimessi a queste Su, ai sensi dell’articolo 374, cpv, Cpc si risolve
nello stabilire se ‑ incontestata la non attualità di un uso normativo di
capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario ‑
sia o non esatto escludere anche che un siffatto uso preesistesse al nuovo
orientamento giurisprudenziale (Cassazione 2374/99 e successive conformi) che
lo ha negato, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con la precedente
giurisprudenza.
2. È, per altro, preliminare
all’esame della riferita questione, quello delle eccezioni pregiudiziali ‑
sollevate, rispettivamente, da Franco e dal Carlino Stefana ‑ di
inammissibilità del ricorso “per difetto di specialità della procura alle liti”
e “per intervenuto giudicato formale sulla sentenza parziale resa dalla Corte
di Cagliari” nel corso del giudizio a quo.
2.1. La prima eccezione ‑
con cui il difetto di specialità, per “assenza di riferimento al giudizio per
cassazione e alla sentenza impugnanda”, è (impropriamente), in particolare,
riferito, non già alla procura rilasciata al difensore (che tali riferimenti
puntualmente, invece, contiene), ma all’atto fonte dei poteri del soggetto che
detta procura ha conferito ‑ è infondata.
Si deduce, infatti, in sostanza,
dal resistente che la procura speciale non sia nella specie riferibile ‑
come ex articolo 365 Cpc viceversa dovrebbe ‑ alla parte od a chi ha il
potere di rappresentarla, in quanto sottoscritta “da un dirigente e non dal
legale rappresentante del Credito Italiano ricorrente”.
E tale rilievo non coglie nel
segno, dacché il dirigente dell’ente - contrariamente all’avverso assunto ‑
ha conferito il mandato alla odierna impugnazione nella veste appunto di
“legale rappresentante” del Credito italiano, così (correttamente) spesa sulla
base dello Statuto dell’ente che, all’articolo 29, testualmente prevede che «la
rappresentanza anche [e quindi: non solo] processuale della società spetta
disgiuntamente al Presidente, ai Vice Presidenti ... nonché ai dirigenti ...
con facoltà di designare mandatari speciali per il compimento di determinate
operazioni e di nominare avvocati munendoli degli opportuni poteri».
2.2. Del pari destituita di
fondamento è anche l’ulteriore eccezione di “giudicato formale interno”, che
tale vis preclusiva pretende, con evidente forzatura, di conferire
all’ordinanza (del 31 maggio 1999), con la quale la Corte di merito ‑ in
via istruttoria e strumentale alla decisione, non certo decisoria ‑ si è limitata
invece a nominare un Ctu per l’espletamento di una perizia contabile, volta ad
accertare, sulla base degli atti, le singole voci (tra cui quella relativa alla
capitalizzazione degli interessi) da cui risultava il complessivo importo per
cui la Banca aveva agito in via monitoria.
3. Precede ancora, a questo punto,
l’esame del primo motivo del ricorso, con il quale si denunzia la violazione
degli articoli 112, 101, 345 Cpc, in relazione all’articolo 1421 Cc, in cui si
assume essere incorsa la Corte di appello nel rilevare di ufficio la nullità
della clausola anatocistica. Atteso che, con tal mezzo, si introduce un tema di
indagine logicamente preliminare, e virtualmente assorbente, rispetto a quello
sostanziale sulla validità o meno della clausola stessa nel periodo che qui
viene in rilievo.
Il vizio in procedendo, così
prospettato, ad avviso di questo Collegio, però, non sussiste.
La nullità della clausola di
capitalizzazione trimestrale degli interessi (tardivamente dedotta dalle parti
solo in comparsa conclusionale), effettivamente è stata, infatti, rilevata “di
ufficio” nella fase di gravame. Ma ciò la Corte di Cagliari ha fatto in
corretta applicazione del principio per cui la nullità, in tutto o in parte,
del contratto posto a base della domanda può essere rilevata, appunto, di
ufficio,anche per la prima volta in appello (cfr. Cassazione 2772/98).
È pur vero, per altro, che il
potere che il citato articolo 1421 conferisce in tal senso al giudice (in
ragione della tutela di valori fondamentali dell’ordinamento giuridico) va
coordinato con il principio della domanda, di cui agli articoli 99 e 112 Cpc, e
che le esigenze a tali principi sottese - rispettivamente di verifica delle
condizioni di fondatezza della azione e di immodificabilità della domanda ‑
possono trovarsi tra loro in contrasto ove, in particolare, alla pretesa di una
parte relativa ad un credito ex contractu si contrapponga l’eccezione di
nullità, dell’altra, che il giudice ritenga (come nella specie) di integrare
con il rilievo di aspetti della patologia del negozio che la parte, interessata
alla improduttività dei correlativi effetti, non abbia colto (o non abbia
tempestivamente comunque dedotto).
Ma un tale contrasto si risolve
sulla base della considerazione che, se da un lato, il potere-dovere
decisionale del giudice, in relazione alla domanda proposta, si estende agli
aspetti della inesistenza o della nullità del contratto dedotto dall’attore, la
deduzione in tal senso del convenuto non può costituire, od essere considerata,
domanda giudiziale, non ponendosi in rapporto genetico con il potere-dovere
decisionale del giudice sul punto, che già esiste.
Sia impostata quella deduzione
come eccezione, come domanda riconvenzionale per la declaratoria di nullità, o
come motivo di gravame, si tratta pur sempre di mera difesa, attenendo
all’inesistenza, per mancato perfezionamento o per nullità, del fatto
giuridico, il contratto, dedotto dall’attore a fondamento della domanda, che
dunque non condiziona l’esercizio del potere officioso di rilievo della nullità
fondata su aspetti distinti di patologia negoziale (Cassazione 5341/84).
Nella specie deve farsi
riferimento alla domanda iniziale, proposta in via monitoria dal Credito
italiano la quale, se pur rivolta nei confronti dei fideiussori, ha comunque ad
oggetto il pagamento del saldo del contratto di conto corrente, stipulato dal
debitore principale. Per cui, appunto, non vale a paralizzare la rilevabilità,
da parte del giudice, dì aspetti di nullità di quel contratto il fatto che gli
intimati (aventi veste sostanziale di convenuti nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo) abbiano focalizzato, in particolare, le loro difese su
profili, di invalidità ed inoperatività della fideiussione, da essi prestata. E
ciò a prescindere dalla considerazione che, eccependo comunque anche
l’inesistenza di valida prova del credito contro di loro azionato, i
fideiussori hanno con ciò contestato in radice lo stesso debito principale.
4. Può ora passarsi all’esame
della questione di massima di cui retro, sub 1.
4.1. Il parametro di riferimento è
costituito dall’articolo 1283 del Cc (Anatocismo) e, in particolare,
dall’inciso “salvo usi contrari” che, in apertura della norma, circoscrive la
portata della regola, di seguito in essa enunciata, per cui «gli interessi
scaduti possono produrre interessi [(a)] solo dalla domanda giudiziale o [(b)]
per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre, che si
tratti di interessi dovuti da almeno sei mesi».
4.2. Come è noto, in sede di
esegesi della predetta norma, le richiamate sentenze (2374, 3096, 3845) della
primavera del 1999, ponendosi in consapevole e motivato contrasto con pronunzie
del ventennio precedente (6631/81; 5409183; 4920/87; 3804/88; 2444/89; 7575/92;
9227/95; 3296/97; 12675/98), hanno enunciato il principio ‑
reiteratamente, poi, confermato dalle successive sentenze 12507/99; 6263/01;
1281, 4490, 4498, 8442/02; 2593, 12222, 13739/03, ed al quale ha dato comunque
immediato riscontro anche il legislatore (che, con l’articolo 25 del D.Lgs
342/99 ha, all’uopo, ridisciplinato le modalità di calcolo degli interessi su
base paritaria tra banca e cliente) – (principio) per cui gli “usi contrari”,
idonei ex articolo 1283 Cc a derogare il precetto ivi stabilito, sono solo gli
usi “normativi” in senso tecnico; desumendone, per conseguenza, la nullità
delle clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso
meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato articolo
1283.
4.3. Al di là di varie ulteriori
argomentazioni, di carattere storico e sistematico, rinvenibili nelle pronunzie
del nuovo corso, destinate più che altro ad avvalorare il “revirement”
giurisprudenziale, emerge dalla motivazione delle pronunce stesse come, nel suo
nucleo logico‑giuridico essenziale l’enunciazione del principio di
nullità delle clausole bancarie anatocistiche si ponga come la conclusione
obbligata di un ragionamento di tipo sillogistico. La cui premessa maggiore è
espressa, appunto, dalla affermazione che gli “usi contrari”, suscettibili di
derogare al precetto dell’articolo 1283 Cc, sono non i meri usi negoziali di
cui all’articolo 1340 Cc ma esclusivamente i veri e propri “usi normativi”, di
cui agli articoli 1 e 8 disp. prel. Cc, consistenti nella ripetizione generale,
uniforme, costante e pubblica di un determinato comportamento (usus),
accompagnato dalla convinzione che si tratta di comportamento (non dipendente
da un mero arbitro soggettivo ma) giuridicamente obbligatorio, in quanto
conforme a una norma che già esiste o che si ritiene debba far parte
dell’ordinamento giuridico (opinio juris ac necessitatis).
E la cui premessa minore è
rappresentata dalla constatazione che «dalla comune esperienza emerge che i
clienti si sono nel tempo adeguati all’inserimento della clausola anatocistica
non in quanto ritenuta conforme a norme di diritto oggettivo già esistenti o
che sarebbe auspicabile fossero esistenti nell’ordinamento, ma in quanto
comprese nei moduli predisposti dagli istituti di credito, in conformità con le
direttive dell’associazione di categoria, insuscettibili di negoziazione
individuale e la cui sottoscrizione costituiva al tempo stesso presupposto
indefettibile per accedere ai servizi bancari. Atteggiamento psicologico ben
lontano da quella spontanea adesione a un precetto giuridico in cui,
sostanzialmente, consiste l’opinio juris ac necessitatis, se non altro per
l’evidente disparità di trattamento che la clausola stessa introduce tra
interessi dovuti dalla banca e interessi dovuti dal cliente».
4.4. Ora di questo sillogismo, che
costituisce la struttura portante del nuovo indirizzo, del quale si sollecita
il riesame, neppure la banca ricorrente mette in discussione la premessa
maggiore, mentre quanto alla sua premessa minore la contestazione che ad essa
si muove, attiene, sul piano diacronico, al solo profilo della portata
retroattiva che il nuovo indirizzo ha inteso attribuire alla rilevata
inesistenza di un uso normativo in materia di capitalizzazione trimestrale
degli interessi bancari.
Si sostiene, infatti, in contrario
che la giurisprudenza del ‘99 abbia correttamente accertato l’inesistenza
attuale, ma erroneamente escluso l’esistenza pregressa della consuetudine in
parola. E si auspica per ciò, dunque, che essa vada superata nel senso di
constatare che «la convinzione degli utenti del servizio bancario della
normatività dell’uso di capitalizzazione trimestrale degli interessi,
originariamente sussistente, è venuta meno dopo lungo tempo» [id est: la
consuetudine si è estinta per desuetudine in relazione al venire meno della opinio
iuris del comportamento sottostante] «proprio a seguito di quello stesso
processo di mutamento di prospettiva che ha indotto la Cassazione medesima a
mutare il proprio precedente orientamento».
Ed a sostegno di tale assunto la difesa
della ricorrente argomenta:
a) che l’opinio iuris della prassi
di capitalizzazione degli interessi dovuti dal cliente sarebbe stata esclusa
dalla criticata giurisprudenza assumendo a parametro un quadro normativo, come
evolutosi a partire dai primi anni ‘90, non certo retrodatabile all’epoca in
cui, in un contesto radicalmente diverso, quella prassi si era instaurata, con
adesione degli utenti dei servizi bancari, che ne avrebbero pienamente
presupposto la normatività;
b) che, comunque, la stessa precedente
giurisprudenza che per un ventennio aveva reiteratamente ritenuto, ove pur
erroneamente, l’esistenza di un uso normativo di capitalizzazione degli
interessi bancari avrebbe, per ciò stesso, costituito “elemento di fondazione o
consolidazione dell’uso stesso”.
Nessuno dei riferiti, pur
suggestivi, argomenti si lascia però condividere.
4.5. L’evoluzione del quadro
normativo ‑ impressa dalla giurisprudenza e dalla legislazione degli anni
‘90, in direzione della valorizzazione della buona fede come clausola di
protezione del contraente più debole, della tutela specifica del consumatore,
della garanzia della trasparenza bancaria, della disciplina dell’usura ha
innegabilmente avuto il suo peso nel determinare la ribellione del cliente (che
ha dato, a sua volta, occasione al revirement giurisprudenziale) relativamente
a prassi negoziali, come quella di capitalizzzione trimestrale degli interessi
dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di
trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.
Ma ciò non vuole dire (e il dirlo
sconterebbe un evidente salto logico) che, in precedenza, prassi siffatte
fossero percepite come conformi a ius e che, sulla base di una tale convinzione
(opinio iuris), venissero accettate dai clienti.
Più semplicemente, di fatto, le
pattuizioni anatocistiche, come clausole non negoziate e non negoziabili,
perché già predisposte dagli istituti di credito, in conformità a direttive
delle associazioni di categoria, venivano sottoscritte dalla parte che aveva
necessità di usufruire del credito bancario e non aveva. quindi, altra
alternativa per accedere ad un sistema connotato dalla regola del prendere o
lasciare. Dal che la riconducibilità, ab initio, della prassi di inserimento, nei
contratti bancari, delle clausole in questione, ad un uso negoziale e non già
normativo (per tal profilo in contrasto dunque con il precetto dell’articolo
1283 Cc), come correttamente ritenuto dalle sentenze del 1999 e successive.
4.6. Né è in contrario sostenibile
che la “fondazione” di un uso normativo, relativo alla capitalizzazione degli
interessi dovuti alla banca, sia in qualche modo riconducibile alla stessa
giurisprudenza del ventennio antecedente al revirement del 1999.
Anche in materia di usi normativi,
così come con riguardo a norme di condotta poste da fonti-atto di rango
primario, la funzione assolta dalla giurisprudenza, nel contesto di sillogismi
decisori, non può essere altra che quella ricognitiva, dell’esistenza e
dell’effettiva portata, e non dunque anche una funzione creativa, della regola
stessa.
Discende come logico ed obbligato
corollario da questa incontestabile premessa che, in presenza di una
ricognizione, pur reiterata nel tempo, che si dimostri poi però erronea nel
presupporre l’esistenza di una regola in realtà insussistente, la ricognizione
correttiva debba avere una portata naturaliter retroattiva, conseguendone
altrimenti la consolidazione medio tempore di una regola che troverebbe la sua
fonte esclusiva nelle sentenza che, erroneamente presupponendola, l’avrebbero
con ciò stesso creata.
Ciò vale evidentemente, nel caso
di specie, anche con riguardo alla giurisprudenza (costituita, per altro, da
solo dieci tralaticie pronunzie nell’arco di un ventennio) su cui fa leva
l’istituto ricorrente.
La quale ‑ a prescindere
dalla sua idoneità (tutta da dimostrare e in realtà indimostrata) ad ingenerare
nei clienti una “opinio iuris” del meccanismo di capitalizzazione degli
interessi, inserito come clausola insuscettibile di negoziazione nei controlli
stipulati con la banca ‑ non avrebbe potuto, comunque, conferire
normatività ad una prassi negoziale (che si è dimostrato essere) contra legem.
4.7. Della insuperabile valenza
retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole anatocistiche,
contenuto nelle pronunzie del 1999, si è mostrato subito, del resto, ben
consapevole anche il legislatore. Il quale ‑ nell’intento di evitare un
prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito ‑
ha dettato, nel comma 3 dell’articolo 25 del già citato D.Lgs 342/99, una norma
ad hoc, volta appunto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di
capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati
anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della
materia, di cui ai precedenti commi primo e secondo del medesimo articolo 25.
Quella norma di sanatoria è stata,
però, come noto, dichiarata incostituzionale, per eccesso di delega e
conseguente violazione dell’articolo 77 Costituzione, dal Giudice delle leggi,
con sentenza n. 425 del 2000.
L’eliminazione ex tunc, per tal
via, della eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole
già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in
vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che
essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione dell’articolo 1283 Cc
(cfr. Cassazione 4490/02).
4.8. Sul punto della rilevata
nullità della clausola anatocistica inserita nel contratto da cui deriva il
credito azionato in via monitoria dall’istituto, la sentenza impugnata resiste
dunque a censura.
5. Non diverso esito hanno anche
le residue due doglianze formulate dal Credito ricorrente.
5.1. In particolare la denuncia di
violazione degli articoli 1367 Cc e 10 legge 154/92 - con la quale si addebita
alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso che per le fideiussioni
stipulate in data anteriore alla legge 154 cit. il tetto massimo di garanzia,
che ne condiziona l’ulteriore validità, possa essere anche “unilateralmente”
fissato dalla Banca, come nella specie, l’istituto in concreto avrebbe fatto
con lettera del 1976 ‑ si scontra contro l’accertamento in fatto, operato
dai giudici a quibus, quanto alla riferibilità di quella missiva a fideiussione
diversa da quelle azionate nel presente giudizio. Dal che propriamente
l’inammissibilità della censura in esame per difetto di interesse.
5.2. A sua volta, anche la
statuizione conclusiva della sentenza d’appello ‑ secondo cui non era
risultato, nella specie, possibile l’accertamento del credito azionato nei
confronti dei fideiussori “per non avere l’istituto assolto pienamente al suo
onere probatorio” ‑ si sottrae al sindacato di legittimità, come
sollecitato nella parte finale del ricorso, per la sua attinenza all’area delle
valutazioni, relative alle risultanze probatorie, riservate alla
discrezionalità di giudizio del giudice del merito.
Né l’istituto ricorrente può
fondatamente sostenere che la rilevazione di ufficio, solo in fase di appello,
della questione di nullità della capitalizzazione degli interessi lo abbia
ostacolato nella sua attività difensiva. Poiché la Corte territoriale ‑
al fine di accertare quanto effettivamente dovuto alla banca (con detrazione
delle voci indebite) ‑ ha disposto apposita Ctu e, nel corso delle
operazioni peritali, l’istituto ha avuto evidentemente modo di documentare
(cosa che secondo i giudici a quibus non ha fatto in modo compiuto) le proprie
ragioni creditorie.
6. Il ricorso va integralmente,
pertanto, respinto.
7. La stessa particolare rilevanza
della questione centrale, prospettata con l’odierno ricorso, costituisce giusto
motivo di compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e
compensa le spese.
[1] Cancellare l’ipotesi che non ricorre
[2] Indirizzo della sede legale.
[3] Cancellare l’ipotesi che non ricorre
[4] Inserire il n. di conto o di contratto
[5]Cancellare l’ipotesi che non ricorre
[6] Cancellare l’ipotesi che non ricorre
[7] Indirizzo della sede legale.
[8] Cancellare l’ipotesi che non ricorre
[9] Inserire il n. di conto o di contratto
[10]Cancellare l’ipotesi che non ricorre