LA TUTELA DELLA VITTIMA DI MOBBING

 

Il MOBBING è una forma di terrore psicologico che viene esercitato sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro.

Le forme che esso può assumere sono molteplici: dalla semplice emarginazione alla diffusione di maldicenze, dalle continue critiche alla sistematica persecuzione , dall' assegnazione di compiti dequalificanti alla compromissione dell'immagine sociale nei confronti di clienti e superiori. Nei casi più gravi si può arrivare anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali.

 

Il Mobbing  causa problemi psicologici alla vittima, che accusa disturbi psicosomatici e depressione.

 

In assenza di una normativa specifica di legge, non ancora approvata e di situazioni tutelabili attraverso la contrattazione collettiva, la tutela giudiziaria della vittima di mobbing ha le sue fonti nei seguenti principi normativi:

- in base all'art. 2 della Costituzione, che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, nel successivo art. 4 che tutela il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto, nell'art. 13 che sancisce l'inviolabilità della libertà personale e nell'art. 32 che tutela il diritto alla salute fisico e psichico;

- in base alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, stipulata a Roma il 4.11.1950 e nel protocollo addizionale di Parigi del 20.3.1952 in cui vengono tutelati i diritti fondamentali alla vita, alla sicurezza all'uguaglianza ed al rispetto dei propri beni;

-nell'art. 2087 c.c., che impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie alla salvaguardia dell'integrità fisica  e della personalità morale dei dipendenti, nell'ambito dell'azione contrattuale per la responsabilità diretta dell'azienda;

-nell'art. 2089 c.c., per la responsabilità indiretta dei padroni e dei committenti

nell'art. 2103 c.c. per la tutela dei trasferimenti immotivati o nell'assegnazione a mansioni dequalificanti;

-nell'art. 2043 c.c. per l'azione extracontrattuale contro colleghi o superiori.

 

IL DANNO RISARCIBILE DA MOBBING può derivare da una lesione del diritto alla personalità o alla salute. Nel primo caso si tratterà di risarcire un danno morale nel secondo un danno biologico.

La Corte Suprema di Cassazione di recente ha puntualizzato che cos'é il danno biologico sul luogo di lavoro.